Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Premessa.
Le parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad incrementare l’occupabilità dei giovani favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore dall’articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015.
Art. 1. – Norme generali.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del doppio status di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Art. 2. – Durata.
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
- a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; - b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; - c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; - d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/2005; - e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
- f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Art. 3. – Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna.
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla presente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo 5 del Decreto Interministeriale citato.
Art. 4. – Periodo di prova.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione. Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con
il contratto di cui all’articolo 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015, si farà riferimento convenzionalmente al livello D2 del sistema di inquadramento del CCNL.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 43, comma 7, del D. Lgs. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello D2:
|Apprendistato per il conseguimento di:|Anno scolastico|Retribuzione delle ore<br>di lavoro in azienda| |---|---|---| |Qualifica di istruzione e formazione<br>professionale|Secondo anno|55%| | |Terzo anno|60%| |Diploma di istruzione e formazione<br>professionale o di istruzione secondaria<br>superiore|Secondo anno|55%| | |Terzo anno|60%| | |Quarto anno|65%| |(esclusivamente per i percorsi di<br>istruzione statale quinquennale)|Quinto anno|70%| |Diploma di istruzione e formazione professio-<br>nale per coloro che sono in possesso della<br>qualifica di IeFP nell’ambito dell’indirizzo<br>professionale corrispondente|Anno unico|65%| |Corso integrativo per l’ammissione<br>all’esame di Stato<br><br>Certificato di specializzazione tecnica<br>superiore|Primo anno|65%| | |Secondo anno|70%| | |Anno unico|70%|
A
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Art. 6. – Ferie.
All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.
La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura della retribuzione delle ore di lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione dell’attività scolastica secondo il calendario dell’istituto.
Art. 7. – Recesso.
Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e relativamente alla notifica dell’esito dell’esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un anno, secondo quanto previsto all’articolo 2, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.
Art. 8. – Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste all’articolo 2 di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi (compresa la riduzione di 6 mesi prevista per il possesso del titolo di studio di cui al medesimo articolo).
L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente articolo 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.
DICHIARAZIONE A VERBALE.
Le parti si impegnano a promuovere, in coordinamento con le rispettive Confederazioni, un’interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di includere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno scolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.
Art. 9. – Decorrenza.
La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.