CCNL Metalmeccanici

Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Premessa.

Le parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.

Art. 1. – Norme generali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

In considerazione del doppio status di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e formativa.

Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.

Art. 2. – Durata.

La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’articolo 45, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81 del 2015.

Art. 3. – Piano formativo individuale e formazione interna ed sterna.

L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (allegato alla presente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.

I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’articolo 5 del Decreto Interministeriale citato.

Art. 4. – Periodo di prova.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.

Art. 5. – Inquadramento e Retribuzione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l’apprendista assunto a decorrere dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, in coerenza con il percorso formativo, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

  • A) per i percorsi di durata superiore all’anno:
  • – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento; - – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
  • B) per i percorsi di durata non superiore all’anno:

– per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.

Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.

Art. 6. – Previdenza complementare - Assistenza sanitaria – Welfare

Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.

Art. 7. – Recesso.

Il termine per l’esercizio del recesso sarà fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con l’istituzione

formativa o ente di ricerca e relativamente alla notifica del conseguimento del titolo di studio.

Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al lavoratore assunto che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.

Art. 8. – Decorrenza.

La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.

#### Accordo 17 luglio 2003 per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come modificato il 4 febbraio 2004 (1).

(Approvato dalla Commissione di garanzia con delibera n. 148 del 2004) Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e Federmeccanica – Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

in applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, concordano quanto segue:

  • 1) Prestazioni indispensabili

Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni.

Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di:

  • – impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.); - – impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; - – reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza; - – impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; - – apparecchiature e forniture di energia elettrica; - – linee, condotte e forniture di gas, acqua; - – depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi; - – apparecchiature e di impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione; - – impianti di sicurezza, antincendio e di allarme. Fermo restando che debba essere assicurata la continuità del servizio anche in caso di sciopero,

la definizione puntuale delle prestazioni indispensabili di cui sopra, nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi, sono definite dalla Direzione.

A tal fine la Direzione aziendale predisporrà entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo, previo esame circa i criteri da adottare ed il numero di lavoratori da coinvolgere da svolgersi con le Rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali, un «Piano delle prestazioni indispensabili» che interessi il numero minimo di addetti necessario al funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti.

  • 1) Accordi identici sono stati stipulati anche con le Organizzazioni sindacali Fismic-Confsal ed UGL-Metalmeccanici.

Nella predisposizione del «Piano delle prestazioni indispensabili» per le singole unità produttive coinvolte, le aziende considereranno gli accordi ed i regolamenti di settore già utilizzati da parte di altre categorie operanti nello stesso ambito per lo svolgimento del servizio e che coinvolga lo stesso bacino di utenza.

In caso di contrasto circa le suddette modalità operative e di impiego del personale nel corso dell’esame sopra previsto può essere attivato dalle parti, entro 5 giorni lavorativi, un confronto in sede territoriale o nazionale. Tale confronto verrà esperito entro 15 giorni.

Al termine della presente procedura, in via transitoria ed in attesa della risoluzione dell’eventuale contrasto, verrà adottato il «Piano delle prestazioni indispensabili» predisposto dall’azienda.

  • 2) Impiego minimo di servizio

Il Piano delle prestazioni indispensabili resterà valido fino a quando non si renda necessario modificarlo seguendo la procedura stabilita nell’ultimo comma del punto precedente.

L’individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano sarà fatta dalla Direzione aziendale in base a parametri oggettivi:

  • – ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni indispensabili da erogare nell’ambito della presenza lavorativa prevista. In questo quadro saranno possibilmente individuati lavoratori a rotazione nell’ambito della medesima specializzazione; - – i preposti di unità produttive/cantiere provvederanno ad affiggere l’elenco del personale individuato secondo i criteri sopra esposti almeno 3 giorni prima della proclamata agitazione, salvo sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti. Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria opera salvo giustificato motivo.

Nel caso in cui la posizione lavorativa preveda la presenza di un operatore unico, o situazione tecnica equivalente, le aziende si attiveranno per individuare le soluzioni atte a garantire l’effettività del diritto di sciopero; tali soluzioni saranno discusse con le Rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali.

  • 3) Segnalazione e pubblicità

Tutto il personale e tutti i mezzi aziendali adibiti ai servizi di cui sopra avranno libero accesso e saranno opportunamente contraddistinti per l’attività tenuta a svolgere.

  • 4) Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Durante lo svolgimento della presente procedura le parti non adiranno ad azioni unilaterali.

Nel caso di controversie collettive, ad esclusione di quelle in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, prima della proclamazione dello sciopero, si terrà un incontro in sede aziendale nei 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dalle Rappresentanze sindacali unitarie per un tentativo di composizione.

Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, entro i 4 giorni lavorativi successivi, sarà attivato un ulteriore tentativo di composizione della controversia collettiva tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive istanze territoriali.

Nel caso in cui la controversia collettiva coinvolga più unità produttive in più territori, la seconda fase del tentativo di conciliazione di cui al comma precedente sarà attivata in sede nazionale entro i 7 giorni di calendario successivi.

Nel caso di controversia sorta in sede territoriale il tentativo di conciliazione sarà svolto in primo grado in tale sede ed in secondo a livello nazionale; per le controversie collettive nazionali il tentativo di conciliazione sarà effettuato soltanto in sede nazionale.

In alternativa a quanto sopra stabilito, le parti coinvolte potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

La presente procedura non dovrà essere esperita quando:

  • – la proclamazione dello sciopero avvenga da parte di una o più organizzazioni sindacali per gli stessi motivi e con le medesime modalità temporali di una proclamazione di altra organizzazione e per la quale si sia già esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione; - – nel caso di proclamazione entro 120 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione di uno sciopero successivo al primo della vertenza e non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto; - – per gli scioperi nazionali indetti dalle Confederazioni ovvero dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

Salvo diversa intesa tra le parti, qualora gli incontri sopra stabiliti non siano stati effettuati entro il giorno successivo ai termini definiti dal presente accordo la procedura di conciliazione si deve intendere adempiuta.

Nel caso in cui una controversia collettiva prosegua oltre i 120 giorni dallo svolgimento della prima procedura di conciliazione, i successivi tentativi di conciliazione saranno svolti nella sola fase di secondo grado.

Resta inteso che le procedure di raffreddamento ed i periodi di «pace sindacale» previsti dagli artt. 17, 37 e 38 disciplina generale, sezione terza, del vigente contratto nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, assorbono le procedure di conciliazione stabilite nel presente accordo.

  • 5) Proclamazione e durata dello sciopero

La proclamazione dello sciopero, per le attività di cui sopra, sarà comunicata per iscritto all’azienda, alla Commissione di Garanzia di cui all’art. 12, della legge n. 146 del 1990 ed all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente a adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge 146/90 con un preavviso minimo indispensabile di 10 giorni, fatte salve le eccezioni previste al comma 7 art. 2 legge l46/90 e cioè in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, con l’indicazione della data nonché dell’ora di inizio e cessazione dell’astensione dal lavoro.

La comunicazione sopra prevista, inoltre, deve contenere le motivazioni per le quali è stata proclamata l’agitazione, l’ambito territoriale di riferimento e gli estremi della procedura di raffreddamento e conciliazione esperita ai sensi del precedente punto 4).

In caso di sciopero nazionale, le Organizzazioni sindacali invieranno la proclamazione scritta alla Federmeccanica e/o all’Assistal che provvederanno a trasmetterla alle imprese associate. In tale ipotesi il preavviso è di 12 giorni.

La durata massima dell’astensione dal lavoro è pari:

  • – per la prima azione di sciopero ad 8 ore per turno di lavoro; - – per le astensioni successive alla prima ad 8 ore per turno per un massimo di due giorni consecutivi.

Le astensioni che non coprono l’intero turno di lavoro saranno attuate possibilmente all’inizio o alla fine dei periodi di lavorazione.

  • 6) Intervallo minimo tra gli scioperi

Le parti convengono che, ai soli fini del presente punto, gli scioperi possono essere raggruppati in due tipologie, la prima che coinvolge l’intera categoria, un suo settore o un territorio (regione, provincia etc.) ed una seconda che riguarda la singola impresa o un suo stabilimento.

Per quanto riguarda la prima tipologia l’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e l’altro non potrà essere inferiore a 10 giorni di calendario.

Gli scioperi appartenenti al secondo gruppo non saranno messi in atto con una frequenza superiore a 6 giorni dall’effettuazione dell’ultima agitazione.

Nel caso di successive azioni di sciopero di cui l’iniziale appartiene al primo gruppo (categoria,

settore o territorio) e la successiva alla seconda tipologia (azienda o stabilimento), ovvero il contrario, sarà comunque rispettato un intervallo minimo di 10 giorni tra l’attuazione delle due astensioni dal lavoro.

In ambedue le ipotesi, perdura la possibilità di indire più agitazioni in un’unica proclamazione fino ad un massimo di 16 ore complessive. Resta fermo che l’indizione di ogni singola azione di sciopero dovrà comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l’indicazione della durata e delle modalità dell’astensione dal lavoro.

  • 7) Prestazioni indispensabili

Le astensioni dal lavoro dichiarate e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile.

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell’arco temporale compreso tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio e durante il mese di agosto. Sono esclusi, inoltre, i giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi.

  • 8) Comportamento delle aziende

Le aziende comunicheranno i modi ed i tempi dell’inizio dello sciopero (5 giorni prima), dell’effettuazione e dell’eventuale revoca (24 ore prima), nonché dell’erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure adottate per la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

In caso di servizio in appalto, la comunicazione prevista al comma precedente sarà indirizzata anche al committente.

  • 9) Conciliazione

Le controversie collettive sull’applicazione del presente accordo saranno esaminate dalle competenti rispettive istanze territoriali e, in caso di mancato accordo, da Federmeccanica-Assistal nazionali e Fim-Fiom-Uilm nazionali in raccordo con la Commissione di cui all’art. 12, della legge n. 146 del 1990.

Disposizioni finali e di attuazione

Le aziende inseriranno tra la documentazione in risposta ai bandi di gara, per le attività di cui al punto 1, il presente accordo unitamente alla dichiarazione di adesione a Federmeccanica e/o all’Assistal.

Il presente accordo attuativo della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, sarà trasmesso a cura di Federmeccanica ed Assistal alla Commissione di garanzia di cui all’art. 12 per le valutazioni di competenza.

Per quanto non previsto dalla presente intesa si farà riferimento alle leggi 12 giu-gno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, ed alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

280 APPENDICE

A differenza dei precedenti testi contrattuali, non è stato possibile per motivi di spazio riportare in appendice il Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl e Uil, 10 gennaio 2014 (misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, regolamentazione delle RSU, titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale, ecc.) ed il testo dello Statuto dei Lavoratori, L. 20 maggio 1970, n.300 di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (libertà di opinione, impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, sanzioni disciplinari, atti discriminatori, tutela del lavoratore