Art. 5 - Visite di inventario e di controlloIl lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli. Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.Condividi:FacebookWhatsAppTelegramCopia link