Art. 5 - Cumulo di mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diversi livelli
sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 3 e dal precedente articolo 1, punto 1.2..
Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.